Dal citizen-journalist al journalist-citizen
Non vi farò un riassunto dei miei post sulla sentenza di Aosta e sulla condanna per diffamazione di Roberto Mancini, giornalista-blogger ritenuto l'autore di "Generale Zhukov: il bolscevico stanco" (d'altra parte li potete trovare qui). No, qui vi segnalo quello che fino ad ora è stato probabilmente il miglior approfondimento, pubblicato da Daniele Minotti su Punto informatico, e vi annoierò invece con un paio di mie altre considerazioni.
Alle argomentazioni di Daniele e al bel richiamo a un maestro (di diritto e di ironia) come Vincenzo Zeno Zencovich, vorrei aggiungere, dal mio angolino, due piccole integrazioni (mi espongo un po' su una materia che non è propriamente la mia, spero di non essere bacchettato troppo forte).
1. La sentenza, come scrive Minotti, parla dell'articolo 596 bis del codice penale. Ma l'articolo 596 bis è soltanto una norma di riferimento, che rimanda agli articoli 57 e seguenti, quelli sull'omesso controllo da parte del direttore. Più opportuno sarebbe stato forse spiegare prima perché il blogger era equiparabile a un direttore responsabile di un giornale (e qui il codice penale, che impedisce di procedere per analogie, difficilmente sarebbe potuto venire in soccorso del giudice) e poi condannarlo per diffamazione a mezzo stampa, quella prevista e punita dall'articolo 595 terzo comma, così come si legge anche nel capo d'imputazione (allo stesso modo possono essere condannati il direttore del Corriere della Sera, quello di Repubblica o quello della Gazzetta di Forlimpopoli se un giudice ritiene che un loro articolo abbia offeso la reputazione di qualcuno). D'altra parte non mi pare che il dispositivo della sentenza qualifichi giuridicamente i fatti in modo diverso e che la condanna sia quindi per il reato contestato all'inizio, ossia la diffamazione a mezzo stampa.
2. La questione dei commenti, a meno che non siano scritti dall'autore del blog (come ha ritenuto il giudice nel caso di Aosta), dovrebbe essere affrontata separatamente. Anche perché esistono già ora sistemi per leggere i commenti altrui prima di autorizzare la loro pubblicazione in rete, prima cioè che possano essere messi a disposizione del pubblico. Non troverei scandaloso che, con una normativa ad hoc, si obbligasse il blogger - o comunque il gestore di un sito web, mi si perdoni la terminologia poco tecnica - a controllare il potenziale diffamatorio di un commento prima di pubblicarlo. So che in casi come il blog di Beppe Grillo, dove ci sono ogni volta centinaia e a volte migliaia di commenti, questo può diventare quasi impossibile, però è necessario trovare un punto di equilibrio fra il diritto di ciascuno a esprimere il proprio pensiero e la necessità di punire chi utilizza quella libertà per offendere altri (parlo in modo generico, senza riferimenti specifici). D'altra parte, come ho già scritto, Paese che vai legge che trovi, visto che in Pennsylvania, in base dall'articolo 230 del Communications Decency Act, un blogger non può essere ritenuto responsabile per i commenti anonimi (ecco la sentenza).
Per quanto riguarda la responsabilità dei commenti la legge italiana parla abbastanza chiaro (decreto legge 70/03):
"Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite."
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alle 12:32
Carlo Felice
Si parla di obbligo generale di sorveglianza e di obbligo generale di ricercare attivamente.
Ma, a parte il fatto che l'obbligo generale può sottenderne altri specifici, che cosa si dovrebbe fare se le attività illecite emergessero senza bisogno di alcuna ricerca, come può avvenire per commenti che diffamassero una determinata persona con insulti o ingiurie? Credo che non si rientrerebbe all'interno di quell'obbligo generale. O sì?