Diffamazione via blog: la sentenza integrale
Pubblicato da Carlo Felice Dalla Pasqua alle 16:27 in Cronaca giudiziaria, Giornalisti e cdr, Mass-media oggi, Web/Tech
Per una volta, come si usa dire, vorrei far parlare i documenti. Dopo aver scritto della condanna per diffamazione di un giornalista blogger di Aosta, Roberto Mancini, e aver pubblicato con qualche commento alcuni brevi estratti della sentenza, pubblico ora il testo completo delle motivazioni del giudice Eugenio Gramola. Si tratta di uno dei primi pronunciamenti - se non il primo - in una materia ancora in fieri, quello della "diffamazione via blog": attraverso alcuni post e, in uno dei casi contestati nel capo d'imputazione, attraverso un commento a un post, commento attribuibile comunque secondo il giudice a Roberto Mancini che, dice lo stesso magistrato, è senza dubbio anche l'autore del blog "Generale Zhukov: il bolscevico stanco".
Da notare - a beneficio di amici e non amici esperti di legge - che a Mancini non sono state riconosciute le attenuanti generiche nonostante fosse incensurato (fatto non molto frequente, mi pare) e che gli è stata applicata la pena pecuniaria, e non quella detentiva, "tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e del fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto esposto" nel blog.






















1. antonio sofi, Domenica 11 Giugno 2006 ore 18:52
un informazione di (gran) servizio, grazie (come al solito)
2. Raffaele, Domenica 11 Giugno 2006 ore 21:13
ed allora non diffamare ...ma considerare un blog un giornale è una forzatura
3. Mauro Barilli, Lunedì 12 Giugno 2006 ore 10:41
Sono contrarissimo alla diffamazione, ma un blog non e' equiparabile a un giornale.
Il nome stesso web log implica una connotazione piu' informale, piu' da diario, da "chiacchiera da bar" tra amici che non da testata autogestita
4. Pierrot Le Fou, Lunedì 12 Giugno 2006 ore 11:57
Pur non essendo un penalista e non conoscendo perciò la giurisprudenza in merito, mi sembra che la sentenza sia censurabile. Ma la diffamazione pare sussistere. La prima regola quando vuoi "sputtanare" qualcuno è di afferrarsi a circostanze precise, cioè beccare quel qualcuno mentre la fa clamorosamente fuori da vaso. Le mezze verità sono mezzi un pò meschini.
Per quanto riguarda le parti censurabili:
a) E' difficile considerare il blog alla stregua di una testata giornalistica, perchè uno dei principi cardine del diritto penale è il divieto perentorio di estensione analogica delle norme incriminatrici a *S*favore dell'accusato.
b) C'e' da dubitare sulla concessione delle attenuanti generiche che in motivazione subiscono un'interpretatio abrogans che in quanto tale è vietata al giudice. L'interpretazione del giudice infatti trasforma le attenuanti generiche in un doppione inutile dell'attenuante del ravvedimento operoso.
Le attenuanti generiche anzi, nella consolidata giurisprudenza, consistono in elementi circostanziali non tipizzati dal legislatore e che il giudice *deve* riconoscere per equilibrare il trattamento sanzionatorio.
Questi sono i miei "two cents"